Tipologia di Procedimento: Ravvedimento operoso tributi locali

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Ufficio Tributi / 5° Servizio - Gestione Entrate Tributarie e Patrimoniali

Data:

23 Gennaio 2025

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Descrizione

Con l’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’art.13 del D.Lgs. n.472/97e s.m.i., il legislatore ha introdotto misure premiali dirette ad aumentare l’entità della riduzione della sanzione per l’autore della violazione che si adoperi per effettuare, anche tardivamente, l’adempimento degli obblighi tributari elusi.
Per la relativa applicazione il ravvedimento necessita del rispetto delle seguenti due condizioni:

  • a) la violazione non deve essere stata constatata e comunque non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche, o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuta formale conoscenza;
  • b) l’adempimento seppur tardivo deve avvenire entro i termini indicati nell’art.13 del D.Lgs.472/97 e s.m.i.. In caso contrario, l’autodenuncia sarà rilevante quale causa di riduzione della sanzione ordinaria, sulla base dei principi stabiliti dall’art.7 del D.Lgs. n.472/97.
    La sanzione è ridotta:
  • a) ad un decimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla sua commissione;
  • b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione relativa all’anno in corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
  • c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quanto dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Quando la liquidazione deve essere eseguita dall’ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l’esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione.
Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo esclude l’applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall’omissione o dall’errore.

Tipo documento Documento (tecnico) di supporto
Numero e data protocollo n. del
Data di pubblicazione 23 Gennaio 2025
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Pagina aggiornata il 23/01/2025, 12:12