Descrizione
La TA.R.E.S. è regolamentata dall’art.14 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201 e s.m.i convertito con legge 22 dicembre 2011 n.214.
Per utenze non domestiche si intendono quei locali nei quali viene svolta un’attività e per la cui determinazione si fa riferimento al codice ATECO dell’attività, a quanto risultante dalla iscrizione alla CC.II.A.A., o nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività, o da pubblici registri o da quanto denunziato ai fini IVA. In mancanza o in caso di divergenza si considera l’attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
La sussistenza dei presupposti per l’assoggettamento al tributo, quali l’occupazione, detenzione o possesso a qualsiasi titolo di locali e aree con diversa destinazione d’uso, comporta l’obbligo, per il soggetto passivo, di presentare apposita dichiarazione.
La dichiarazione, redatta su appositi moduli, deve essere presentata al Comune, entro 90 dalla data di inizio dell’occupazione, della detenzione o del possesso. Ai fini dell’applicazione del tributo, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verifichino modificazione dei dati dichiarati, da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione variazione entro il termine di 90 giorni dalla data del verificarsi della stessa.
La tariffa applicabile per ogni attività economica è determinata in base alla classificazione della stessa. Nel caso di svolgimento di più attività fra loro scindibili (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc) essa è frazionata fra le varie categorie in base alla destinazione d’uso effettiva dei locali.
I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Nelle ipotesi in cui vi siano delle obiettive difficoltà nel delimitare le superficie ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l’individuazione degli stessi viene effettuata in maniera forfettaria, applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta, percentuali distinte per tipologia di attività economiche meglio definite dal vigente regolamento comunale che disciplina il tributo.
Sono previste sanzioni nel caso di omessa o infedele dichiarazione nonché nel caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione.
Nel caso di accertamento con adesione, si applica una riduzione della sanzione pari ad un terzo.
Tipo documento | Documento (tecnico) di supporto |
Numero e data protocollo | n. del |
Data di pubblicazione | 17 Dicembre 2024 |
Formati | |
Licenze | Licenza aperta |