Chi vuole riconoscere un figlio naturale deve dimostrare che nulla osta al riconoscimento ai sensi dell’art.251 del codice civile. La dichiarazione di riconoscimento viene fatta davanti l’Ufficiale dello Stato Civile a norma dell’art.254 del codice civile. Se il bambino viene riconosciuto prima da un genitore e dopo dall’altro, è necessario il consenso del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Il consenso può avvenire con atto separato o al momento del riconoscimento dell’altro genitore. In quest’ultimo caso, entrambi i genitori firmano l’atto.
L’ufficiale di Stato civile acquisisce la copia integrale dell’atto di nascita del bambino e procede alla redazione dell’ atto nella parte II serie B degli atti di nascita. Esegue l’annotazione di riconoscimento a margine dell’atto di nascita del bambino. Se questo è nato in altro comune , manda l’annotazione nel comune di nascita.