Iscrizione anagrafica dei cittadini dell’U.E. e dei cittadini extracomunitari

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Scheda del procedimento amministrativo denominato

Descrizione

L’Ufficiale d’anagrafe procede all’iscrizione anagrafica del cittadino extracomunitario quando è in possesso del passaporto valido o documento equipollente, di permesso di soggiorno valido o delle ricevute di avvenuto versamento per la richiesta dello stesso alla Questura.
I cittadini dell’U.E. devono presentare la documentazione indicata al n. 12. Alla conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica, per i cittadini comunitari, se si tratta di 1^ iscrizione, l’ufficiale di anagrafe rilascia l’attestazione di regolarità di soggiorno. In caso contrario è sufficiente per l’iscrizione l’attestazione di regolarità del soggiorno rilasciata dal 1° comune di iscrizione anagrafica.
I cittadini dell’U.E. e i loro familiari che hanno soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni in Italia, dietro richiesta in bollo, hanno diritto al rilascio dell’attestazione di soggiorno permanente. I requisiti necessari per il rilascio di detto attestato sono i seguenti: il soggiorno in via continuativa per cinque anni in Italia e la documentazione attestante il soggiorno legale previsto dal D.L. N.30/2007.

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Servizi Demografici

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Ultimo aggiornamento: 28/01/2025, 12:55

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