Descrizione
Accesso Civico Semplice
L’accesso civico semplice permette a chiunque, senza necessità di motivazione, di richiedere e ottenere documenti e dati relativi a procedimenti amministrativi o atti che le amministrazioni sono tenute a pubblicare sui loro siti web, ai sensi della legge sulla trasparenza (Legge 190/2012, art. 5).
Chi può fare richiesta: Qualsiasi cittadino o soggetto interessato.
Cosa può essere richiesto: Documenti e dati che devono essere pubblicati obbligatoriamente dalle pubbliche amministrazioni sui loro siti istituzionali. Se tali atti non sono pubblicati, si può chiedere di ottenerli.
Modalità di richiesta: La richiesta avviene in modo gratuito, attraverso un modulo, generalmente disponibile sui siti web delle amministrazioni, senza necessità di motivazione specifica.
Termini di risposta: L’amministrazione è obbligata a rispondere entro 30 giorni dalla richiesta. Se la documentazione richiesta non è disponibile o non è pubblicata, l’amministrazione deve attivarsi per renderla accessibile.
Accesso Civico Generalizzato
L’accesso civico generalizzato, introdotto dal Decreto Legislativo 33/2013 (art. 5), consente a chiunque di richiedere l’accesso a qualsiasi documento, informazione o dato in possesso delle pubbliche amministrazioni, anche se non obbligatoriamente pubblicati, a meno che non ci siano ragioni di riservatezza.
Chi può fare richiesta: Chiunque, senza la necessità di motivazione, può fare richiesta di accesso.
Cosa può essere richiesto: Qualsiasi documento o dato, a meno che non vi siano motivi di riservatezza (ad esempio, per la protezione della privacy, segreti aziendali, sicurezza, etc.). Questo accesso è più ampio rispetto a quello semplice, in quanto comprende tutti i dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni.
Modalità di richiesta: Anche in questo caso la richiesta è gratuita e può essere effettuata tramite il modulo che le amministrazioni mettono a disposizione online. Può essere effettuata senza la necessità di motivare la richiesta.
Termini di risposta: L’amministrazione è obbligata a rispondere entro 30 giorni dalla ricezione della domanda. In caso di rifiuto, l’amministrazione deve motivare la decisione indicando i motivi di riservatezza o di esclusione del diritto di accesso.
Tipo documento | Modulistica |
Numero e data protocollo | n. del |
Data di pubblicazione | 16 Dicembre 2024 |
Formati | word |
Licenze | Licenza aperta |