Descrizione
L’Ufficiale d’anagrafe procede all’iscrizione anagrafica del cittadino extracomunitario quando è in possesso del passaporto valido o documento equipollente, di permesso di soggiorno valido o delle ricevute di avvenuto versamento per la richiesta dello stesso alla Questura.
I cittadini dell’U.E. devono presentare la documentazione indicata al n. 12. Alla conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica, per i cittadini comunitari, se si tratta di 1^ iscrizione, l’ufficiale di anagrafe rilascia l’attestazione di regolarità di soggiorno. In caso contrario è sufficiente per l’iscrizione l’attestazione di regolarità del soggiorno rilasciata dal 1° comune di iscrizione anagrafica.
I cittadini dell’U.E. e i loro familiari che hanno soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni in Italia, dietro richiesta in bollo, hanno diritto al rilascio dell’attestazione di soggiorno permanente. I requisiti necessari per il rilascio di detto attestato sono i seguenti: il soggiorno in via continuativa per cinque anni in Italia e la documentazione attestante il soggiorno legale previsto dal D.L. N.30/2007.
Tipo documento | Documento (tecnico) di supporto |
Numero e data protocollo | n. del |
Data di pubblicazione | 28 Gennaio 2025 |
Formati | word |
Licenze | Licenza aperta |