T.A.R.I. – Tassa sui rifiuti “civile abitazione” – Denuncia di immobile

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Tipologia di procedimento: T.A.R.E.S. - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili "Civile abitazione" - Denuncia di immobile

Data:

22 Gennaio 2025

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Descrizione

La TA.R.E.S. è regolamentata dall’art.14 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201 e s.m.i convertito con legge 22 dicembre 2011 n.214.
La sussistenza dei presupposti per l’assoggettamento al tributo, quali l’occupazione, detenzione o possesso a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti, comporta l’obbligo, per il soggetto passivo, di presentare apposita dichiarazione.
La dichiarazione, redatta su appositi moduli, deve essere presentata al Comune, entro 90 dalla data di inizio dell’occupazione, della detenzione o del possesso. Ai fini dell’applicazione del tributo, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verifichino modificazione dei dati dichiarati, da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione variazione entro il termine di 90 giorni dalla data del verificarsi della stessa.
Ai fini dell’applicazione del tributo, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano può considerare come superficie assoggettabile al tributo l’80% della superficie catastale.
Sono previste delle riduzioni del tributo nelle seguenti ipotesi: abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizioni; abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero, abitazioni ubicate fuori le aree di raccolta, per anziani che dimorano abitualmente presso case di cura e/o riposo.
Le riduzioni tariffarie decorrono dal mese successivo a quello della richiesta. Sono previste, altresì, delle esenzioni nei casi in cui l’immobile è privo di utenze (acqua e luce) e privo di arredi.
Sono previste sanzioni nel caso di omessa o infedele dichiarazione nonché nel caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione.
Nel caso di accertamento con adesione, si applica una riduzione della sanzione pari ad un terzo.

Tipo documento Documento (tecnico) di supporto
Numero e data protocollo n. del
Data di pubblicazione 22 Gennaio 2025
Formati

pdf

Licenze Licenza aperta

Pagina aggiornata il 22/01/2025, 11:56