Istanza per riconoscimento ruralità ICI / IMU

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Ufficio Tributi / 5° Servizio - Gestione Entrate Tributarie e Patrimoniali

Data:

17 Dicembre 2024

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Descrizione

Trattasi di un particolare procedimento volto ad ottenere l’esclusione dell’assoggettamento dei fabbricati all’Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al D. Lgs. n.504/92, per i quali ricorrono i requisiti di ruralità previsti dall’art.9 del D.L. n.557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1994 n.133 e successive modificazioni.
Per il riconoscimento della ruralità e per beneficiare della esenzione prevista, tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:

  1. Devono essere utilizzati quali abitazioni dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno o detenuto dall’affittuario o dal conduttore del terreno stesso, fermo restando che detti soggetti siano imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese o dai familiari conviventi a loro carico o da titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali, ovvero da uno dei soci o amministratori di una società agricola aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
  2. Devono essere asserviti ad un terreno iscritto al catasto dei terreni avente una superficie non inferiore 3.000 metri quadrati, trattandosi di comune montano.
  3. Il volume d’affari derivante dall’attività agricola e risultante dal modello unico per l’anno per cui si chiede l’esenzione deve essere superiore ad un quarto del reddito complessivo del soggetto che conduce il fondo. Mentre il volume d’affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell’IVA, si presume pari al limite massimo previsto per l’esonero dall’art.34 del D.P.R. n.633/1972.

Sono altresì considerate rurali e beneficiano dell’esenzione le costruzioni strumentali all’attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione, alla manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte, all’allevamento e al ricovero degli animali, nonché i fabbricati destinati all’agriturismo. Ai fini della esenzione ICI il fabbricato deve risultare in catasto con la categoria D/10 se strumentale ed A/6 se abitativo

Tipo documento Documento (tecnico) di supporto
Numero e data protocollo n. del
Data di pubblicazione 17 Dicembre 2024
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Pagina aggiornata il 22/01/2025, 11:47