Descrizione
L’autotutela tributaria, di cui al D.M. n.38 dell’11.02.1997 concernente il Regolamento recante norme relative all’esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell’Amministrazione Finanziaria, è il potere-dovere di annullamento dell’atto che A.F. riconosce illegittimi od infondati. L’annullamento è il ritiro con efficacia retroattiva (ex tunc) dell’atto inficiato da un vizio di legittimità.
Essa costituisce un rapido sistema per prevenire le liti tributarie. Infatti, in tutti i casi in cui un atto (avviso d’accertamento, p.v.c., cartella di pagamento, etc) è palesemente illegittimo o errato (perché per esempio riguarda una tassa, un tributo o una multa regolarmente pagata) prima di presentare il ricorso alla competente Commissione Tributaria, è possibile tentare di ottenerne l’annullamento presentando all’ufficio che ha emesso l’atto stesso domanda di autotutela. Quindi, l’Ufficio competente che ha emesso l’atto, presa coscienza di aver
commesso uno sbaglio o che l’atto è illegittimo, può annullare o correggere l’errore senza bisogno di andare dal giudice tributario.
L’autotutela può essere attivata dallo stesso ufficio finanziario o dal contribuente, fermo restando che l’istanza del contribuente, a differenza dell’istanza di accertamento con adesione, non sospende i termini per presentare ricorso o per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta.
L’annullamento dell’atto travolge, con effetto ex tunc, tutti gli altri atti consequenziali e comporta l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente riscosse, con i relativi interessi.
Tipo documento | Documento (tecnico) di supporto |
Numero e data protocollo | n. del |
Data di pubblicazione | 17 Dicembre 2024 |
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Licenze | Licenza aperta |