Il Documento preliminare |
È il primo atto pianificatorio previsto dalla nuova legge urbanistica (art. 26, comma 4), da formarsi entro novanta giorni dall’avvio del procedimento di formazione del PUG e redatto tenendo conto dell’Atto di indirizzo dell’Amministrazione Comunale e dei contributi eventualmente pervenuti attraverso il “percorso partecipativo”.
Contenuto del Documento preliminare
Il “Documento preliminare” ha la natura e il valore giuridico di un piano, seppure non completo in tutte le sue parti: esso
Nel documento preliminare sono altresì perimetrate le parti del territorio comunale nelle quali, per garantire il raggiungimento degli obiettivi del Piano che potrebbero essere compromessi dall’applicazione delle pregresse previsioni urbanistiche, è sospeso il rilascio di singoli titoli abilitativi a far data dalla delibera di adozione del progetto preliminare e sino all’approvazione del PUG
Il Documento preliminare consente di avviare immediatamente, nelle parti degli insediamenti storici caratterizzati da processi di obsolescenza particolarmente avanzati, la progettazione di piani di recupero per iniziativa sia pubblica che privata anche prima della definitiva approvazione del PUG
Iter di approvazione
L’approvazione del Documento preliminare prevede un inter che, secondo la tempistica dettata dalla norma, dovrebbe da 170 a 290 giorni (a seconda della durata della Conferenza di pianificazione). Il percorso prevede:
Tutti i documenti del Documento preliminare, dall’avvio del procedimento alla sua adozione, sono pubblicati, visionabili e scaricabili nella sezione “Documenti delle fasi del PUG”