Famiglia – Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori previsto dalla normativa nazionale

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Scheda relativa al procedimento amministrativo denominato

Descrizione

Il contributo economico è concesso ai nuclei familiari con almeno tre figli minori dietro apposita istanza da presentarsi entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno (per ogni anno in cui permangono 3 figli minori nel nucleo familiare).
L'assegno viene erogato per 13 mensilità ed è corrisposto agli aventi diritto per l’anno 2013, se spettante nella misura intera, nella misura massima di € 139,49 sulla base del valore dell’indicatore della situazione economica del nucleo familiare (I.S.E.) che, se formato da cinque componenti, non deve essere superiore a € 25.108,71 (per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico e' riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista).Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare.
La domanda va presentata al Comune che conclude l’istruttoria e trasmette i dati all’INPS entro un mese dalla data di scadenza per la presentazione dell’istanza. Nel corso dell’istruttoria l’Ufficio provvede alla verifica dei requisiti su un campione del 30%.
Successivamente l’INPS provvede ad erogare direttamente l’assegno.
L’assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe prestazioni erogate dagli Enti locali e dall’Inps.

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Ultimo aggiornamento: 23/01/2025, 17:25

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