Descrizione
Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 3/11/2000 n.396, un nome composto da più elementi, può dichiarare per iscritto all’Ufficiale dello Stato Civile, l’esatta indicazione con cui devono essere riportati i propri nomi nei certificati di Stato Civile e di Anagrafe.
Dopo avere visionato l’atto di nascita, l’Ufficiale di Stato Civile emette una disposizione con la quale indica l’esatta indicazione del nome. Esegue l’annotazione a margine dell’atto di nascita. Ai sensi dell’art.6 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, comunica l’annotazione all’Anagrafe e all’Ufficio Elettorale. Alla Procura della Repubblica, presso la quale è depositato il secondo registro originale di nascita, ai sensi della Circolare MIACEL N.9 dell’11/7/2001, richiede l’esecuzione di annotazione; al Casellario Giudiziale, per l’aggiornamento della eventuale scheda, comunica l’assunzione del nuovo nome. Inoltre se si tratta di persona coniugata, esegue l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio; se ha figli, esegue l’annotazione a margine degli atti di nascita dei figli.
Tipo documento | Documento (tecnico) di supporto |
Numero e data protocollo | n. del |
Data di pubblicazione | 31 Gennaio 2025 |
Formati | word |
Licenze | Licenza aperta |