Descrizione
Il servizio delle pubbliche affissioni, disciplinato dal D.Lgs. n.507/1993 artt.18 e ss., è inteso a garantire l’affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, commerciali etc…
Per l’effettuazione delle pubbliche affissioni, il richiedente del servizio, deve versare un diritto, comprensivo dell’imposta sulla pubblicità a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione, commisurato alla quantità, alla dimensione del manifesto e alla durata del periodo di affissione, che nella normalità dei casi è prevista in giorni 10, prorogabili.
Agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo sopra citato sono previste, rispettivamente, delle riduzioni ed esenzioni della tariffa, in relazione allo status del richiedente l’affissione (Stato, enti pubblici territoriali, associazioni ecc) e all’attività da essi svolta e la cui affissione sia obbligatoria per legge.
L’art. 22, disciplina le modalità delle affissioni, regolamentando la durata, il ritardo, la mancanza di spazi disponibili, la sostituzione gratuita di manifesti e la maggiorazione dei diritti da versare nei casi di urgenza.
L’art.23 disciplina l’applicazione di sanzioni ed interessi nei casi di omessa o infedele dichiarazione, prevedendo una riduzione pari ad un terzo delle sanzioni se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell’imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
Tipo documento | Documento (tecnico) di supporto |
Numero e data protocollo | n. del |
Data di pubblicazione | 23 Gennaio 2025 |
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Licenze | Licenza aperta |