Tipologia di procedimento: I.M.U. Imposta Municipale Propria

Dettagli del documento

Dichiarazione

Data:

23 Gennaio 2025

Tempo di lettura:

Descrizione

L’art. 13, comma 12 ter, del D.L.n.201/2011, convertito nella legge del 22 dicembre 2011 n.214, stabilisce che l’obbligo dichiarativo IMU sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono comunque, conoscibili dal Comune. Tale obbligo, tra l’altro, sussiste:

  • A) Per tutti gli immobili che godono di riduzioni dell’imposta quali: fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili; fabbricati di interesse storico o artistico; fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita “ beni merce”;
  • B) Nei casi in cui il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria, quali: immobili oggetto di locazione finanziaria; immobili oggetti di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali; terreno agricolo divenuto area edificabile; atti traslativi aventi ad oggetto aree fabbricabili; area divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato; immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa ed indivisa; immobile concesso in locazione dagli IACP; immobili che hanno perso o acquistato durante l’anno di riferimento il diritto alla esenzione dell’IMU; immobili per i quali sono intervenuti delle variazioni nella titolarità dei diritti posseduti nonché nella consistenza dell’unità immobiliare e non annotati in catasto, nonchè nei casi in cui si è verificato l’acquisto o la cessazione di
    un diritto reale sull’immobile per effetto di legge (usufrutto legale dei genitori).
  • C) Pertinenze.
    I mutamenti di soggettività passiva devono essere dichiarati nei soli casi in cui sussiste il relativo obbligo, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo sia da chi ha iniziato ad esserlo. La dichiarazione IMU: – deve essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si è verificata la variazione. – ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. – Va presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.
Tipo documento Documento (tecnico) di supporto
Numero e data protocollo n. del
Data di pubblicazione 23 Gennaio 2025
Formati

pdf

Licenze Licenza aperta

Pagina aggiornata il 23/01/2025, 12:02